Cari amici,
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/trib-re-coniuge-omosex.pdf
troverete un’importantissima ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia.
Il Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino uruguayano contro il
provvedimento dell’amministrazione italiana con sui si nega il
riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 30/2007.
Il cittadino uruguayano – e qui sta l’importanza del provvedimento del
Tribunale – ha contratto matrimonio in Spagna con un cittadino
italiano dello stesso sesso.
Il D. Lgs. 30/2007, che da’ attuazione alla Direttiva 2004/38/CE,
riconosce il diritto di soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei
cittadini dell’Unione europea (inclusi i cittadini italiani) purche’
rientrino in determinate categorie:
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/trib-re-coniuge-omosex.pdf
troverete un’importantissima ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia.
Il Tribunale accoglie il ricorso di un cittadino uruguayano contro il
provvedimento dell’amministrazione italiana con sui si nega il
riconoscimento del diritto di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 30/2007.
Il cittadino uruguayano – e qui sta l’importanza del provvedimento del
Tribunale – ha contratto matrimonio in Spagna con un cittadino
italiano dello stesso sesso.
Il D. Lgs. 30/2007, che da’ attuazione alla Direttiva 2004/38/CE,
riconosce il diritto di soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei
cittadini dell’Unione europea (inclusi i cittadini italiani) purche’
rientrino in determinate categorie:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione
un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
membro, qualora la legislazione italiana equipari l’unione registrata
al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla
pertinente legislazione del nostro paese;
3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e
quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di
cui alla lettera b).
Finora, il diritto dei compagno dello stesso sesso di un cittadino
comunitario o italiano aveva trovato un ostacolo insormontabile nella
condizione che ho evidenziato in grassetto: non essendo equiparate al
matrimonio dalla normativa italiana le unioni registrate, l’aver
contratto una tale unione in altro Stato membro non consentiva al
cittadino straniero di risiedere in Italia, per questo solo motivo,
col compagno comunitario o italiano.
Ora, il Tribunale di Reggio Emilia riconosce come, quando sia stato
celebrato il matrimonio tra persone dello stesso sesso in uno Stato
che, come la Spagna, lo ammetta, coloro che l’hanno celebrato devono
essere considerati coniugi anche in Italia, ai fini del diritto di
libera circolazione (non non dal punto di vista del diritto di
famiglia). Il diritto di soggiorno al cittadino uruguayano ricorrente
viene cosi’ riconosciuto perche’ questi rientra nella categoria di
coniuge, non in quella, meno tutelata, di partner registrato.
Notate che non e’ rilevante che il matrimonio sia stato celebrato in
uno Stato membro: la Commissione europea, in proposito, ha affermato
come, ai fini dell’applicazione della Direttiva 2004/38/CE, debbano
essere riconosciuti, in linea di principio, tutti i matrimoni
contratti validamente in qualsiasi parte del mondo
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/luglio/com-comm-ue-dir-38-04.pdf).